Di seguito un estratto dello statuto dell’Associazione EUDORA per leggere il documento completo: scarica il file allegato cliccando qui
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata
I. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE EUDORA”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
II. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. L’eventuale variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo delibera del Consiglio Direttivo e comunicazione agli uffici competenti.
III. L’Associazione opera nella Regione Campania e intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
IV. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Utilizzo della Denominazione APS ed ETS
I. A decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione “Associazione di Promozione Sociale” nonché “Ente del Terzo Settore” o “ETS” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
II. L’Associazione dovrà utilizzare queste indicazioni negli atti ufficiali, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
III. Dopo l’iscrizione al RUNTS, l’Associazione assumerà la denominazione “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUDORA – ENTE DEL TERZO SETTORE”, abbreviato in “A.P.S. Eudora E.T.S.”.
Art. 3 – Finalità, Scopo e Oggetto Sociale
I. L’Associazione ha carattere volontario e democratico, basato su partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale.
3.1 Motivazione
La Seconda Rivoluzione Quantistica ha un impatto trasformativo sulla conoscenza umana e sulla società. Tuttavia, le sue implicazioni rimangono spesso appannaggio degli esperti. L’Associazione intende rendere accessibili e coinvolgenti le discipline S.T.E.A.M. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), traducendo contenuti complessi in linguaggi comprensibili.
3.2 Missione
L’Associazione Eudora si impegna nella divulgazione scientifica della fisica quantistica, promuovendo il dialogo tra scienza, filosofia, arte e società, con l’obiettivo di favorire un progresso responsabile e sostenibile.
3.3 Obiettivi
- Educazione e istruzione: divulgazione scientifica, formazione e organizzazione di attività culturali.
- Sostenibilità e innovazione tecnologica: promozione di tecnologie quantistiche sostenibili e riduzione dell’impatto ambientale.
- Ricerca scientifica e benessere psico-fisico: applicazione delle tecnologie quantistiche in ambito sanitario.
Art. 4 – Attività
L’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- Organizzazione di eventi, convegni, workshop e festival.
- Divulgazione scientifica attraverso strumenti digitali e tradizionali.
- Promozione di mostre ed esposizioni nazionali e internazionali.
- Integrazione tra discipline scientifiche, artistiche e umanistiche.
- Produzione di audiovisivi e documentari didattici.
- Raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e della sperimentazione artistica.
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno
L’Associazione adotta criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza tra gli associati.
Art. 6 – Associati
Possono aderire all’Associazione persone fisiche e Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 7 – Procedura di ammissione
L’ammissione avviene su domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che decide entro 90 giorni.
Art. 8 – Diritti e doveri degli associati
- Diritti: partecipare all’Assemblea, esaminare i libri sociali e prendere parte alle attività.
- Doveri: rispettare lo Statuto, partecipare attivamente e versare l’eventuale quota associativa.
Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde per recesso, mancato pagamento della quota o esclusione per gravi motivi.
NORME SUL VOLONTARIATO E SULLE PERSONE RETRIBUITE
Art. 10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
I. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
II. L’Associazione deve iscrivere, in un apposito registro, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
III. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
IV. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite
I. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
II. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
III. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
ORGANI SOCIALI
Art. 12 – Organi dell’Associazione
I. Sono organi dell’Associazione:
- a) L’Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) L’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
II. L’elezione degli organi dell’Associazione avviene nel rispetto del principio di libera partecipazione, senza vincoli o limitazioni.
Art. 13 – L’Assemblea degli associati
I. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista.
II. Ogni associato può partecipare personalmente o tramite delega scritta conferita ad altro associato, con un massimo di una delega per persona.
III. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli associati.
IV. La convocazione avviene con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data stabilita, specificando luogo, data, orario e ordine del giorno.
V. L’Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica, garantendo l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di interazione in tempo reale.
VI. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un delegato.
VII. Le deliberazioni sono registrate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell’Associazione.
Art. 14 – Assemblea ordinaria
I. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto;
- Determinare il numero e nominare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- Approvare regolamenti e programmi di attività;
- Deliberare sulla responsabilità degli organi sociali.
II. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
III. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 15 – Assemblea straordinaria
I. L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, scioglimento e trasformazione dell’Associazione.
II. Per modifiche statutarie, è necessaria la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.
III. Lo scioglimento dell’Associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 16 – Regole di voto
I. Ogni associato ha diritto a un solo voto.
II. Possono votare solo gli associati iscritti da almeno un mese.
III. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo richiesta di voto segreto da almeno un decimo dei presenti.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo
I. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra tre e sette, eletti dall’Assemblea.
II. Restano esclusi dalla nomina coloro che abbiano subito condanne o siano dichiarati incompatibili dalla legge.
III. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
I. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
II. Le riunioni si svolgono in presenza o in modalità telematica e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.
III. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo per le decisioni riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto.
IV. Le deliberazioni vengono verbalizzate e conservate nella sede dell’Associazione.
Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo
I. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- Redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- Decidere sulle domande di adesione e sull’esclusione degli associati;
- Definire la quota associativa annuale, se prevista;
- Stabilire eventuali regolamenti interni;
- Deliberare in merito alla gestione dell’Associazione.
Art. 20 – Il Presidente
I. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
II. Ha il compito di:
- Firmare gli atti ufficiali dell’Associazione;
- Curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Adottare provvedimenti urgenti, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.
III. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da altro membro delegato dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
I. I membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni, revoca dell’Assemblea o perdita della qualità di associato.
II. In caso di decadenza della maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo è rinnovato.
Art. 22 – Organo di controllo
I. L’organo di controllo, se nominato, è composto da tre membri, di cui almeno uno con i requisiti previsti dalla legge.
II. Vigila sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.
Art. 23 – Competenze dell’Organo di Controllo
I. L’Organo di Controllo ha il compito di:
- a) Vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Controllare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e verificarne il corretto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Monitorare il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) Attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, qualora redatto, e verificarne i risultati;
- f) Partecipare alle riunioni dell’Assemblea, presentando la relazione annuale sul bilancio di esercizio, e assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
II. Nei casi previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
III. L’Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, richiedendo informazioni ai Consiglieri in merito alle operazioni sociali.
Art. 24 – L’Organo di Revisione
I. Qualora nominato, l’Organo di Revisione è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, anche tra non associati.
II. I membri devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
III. L’Organo di Revisione resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
IV. Al suo interno, l’Organo di Revisione nomina un Presidente.
V. L’Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
VI. Le sue riunioni sono verbalizzate e i verbali sono conservati presso la sede dell’Associazione.
VII. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla loro sostituzione tramite nuova elezione.
VIII. I membri dell’Organo di Revisione devono esercitare le proprie funzioni con indipendenza, imparzialità e non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 25 – Responsabilità degli Organi Sociali
I. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono l’Associazione stessa e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.
II. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione, se nominati, rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni sulle responsabilità nelle società per azioni, se compatibili.
I LIBRI SOCIALI
Art. 26 – Libri Sociali e Registri
I. L’Associazione è tenuta a conservare le seguenti scritture sociali:
- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
II. L’Associazione deve inoltre conservare:
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora nominato;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione, qualora nominato;
- Il registro dei volontari.
PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 27 – Destinazione del Patrimonio e Assenza di Scopo di Lucro
I. Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
II. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, Consiglieri o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 28 – Risorse Economiche
I. L’Associazione si finanzia attraverso:
- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- g) Proventi da attività di interesse generale e attività diverse, nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.
Art. 29 – Bilancio di Esercizio
I. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
II. Il bilancio di esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
III. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno sociale e, in ogni caso, prima del 30 giugno.
IV. Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima della sua approvazione e può essere consultato dagli associati previa richiesta scritta.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 30 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
I. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
II. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla destinazione del patrimonio residuo.
III. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio competente, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 – Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e le relative disposizioni attuative, se compatibili.